ARTICOLO 1
È costituita con sede in Albissola Marina, via Arrigo Boito 1 e con attività limitata alla Liguria un'Associazione di pubblica assistenza denominata "Croce d'Oro" Albissola Marina.
ARTICOLO 2
La Pubblica Assistenza "CROCE D'ORO - ALBISSOLA MARINA" è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzata dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, nonché quelli previsti dalla legge del giorno 11 agosto 1991, n. 266.
ARTICOLO 3
L'Associazione è aconfessionale e a partitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
ARTICOLO 4
L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;
collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento o sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e di altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini degli obiettivi previsti dal presente statuto.
ARTICOLO 5
La sua attività consiste quindi:
nell'organizzare soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente in collaborazione con le strutture pubbliche;
nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei vari aspetti sanitari ali;
nell'organizzare iniziative di Protezione civile e di tutela dell'ambiente;
nel promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:
promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
organizzare forme di intervento in istituti e i servizi conseguenti al precedente punto primo;
promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
organizzare i servizi di mutualità.
ARTICOLO 6
L' Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge del giorno 11 agosto 1991, n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
ARTICOLO 7
Possono essere Soci dell’Associazione tutti cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea, fatta eccezione per coloro che si impegnano a svolgere e svolgono attività di Militi o comunque attività continua dell’Associazione, i quali pur avendo tutti i diritti degli altri Soci non saranno tenuti al pagamento delle quote sociali.
Tutti i Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Tutti i Soci inferiori ai 18 (diciotto) anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
ARTICOLO 8
I diritti dei Soci sono:
partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 7 (sette);
chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.
ARTICOLO 9
I doveri dei Soci sono:
rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati per gli organi associativi;
non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell’Associa-zione.
ARTICOLO 10
Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione, o intrattengono rapporti patrimoniali con la stessa.
ARTICOLO 11
La qualità di Socio si perde:
per morosità;
per decadenza;
per esclusione.
Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 10 (dieci).
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione.
Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.
ARTICOLO 12
L'esercizio finanziario dell’Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote degli aderenti;
da contributi di privati;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da contributi di enti pubblici o privati;
da entrate che a qualsiasi titolo che secondo i limiti di cui all'articolo 5 (cinque) della legge 11 agosto 1991, n. 266, pervengano all' Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all’attuazione di progetti.
ARTICOLO 13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
da beni mobili ed immobili;
dai titoli pubblici e privati;
da lasciti e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
Gli organi dell’Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente e il Vice Presidente;
il Collegio dei Sindaci Revisori;
il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 15
L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando era presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
ARTICOLO 16
L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgano la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorrerà comunque il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano alla parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili coloro che hanno maggiore anzianità dell’Associazione.
ARTICOLO 17
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima della seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Partecipano alla Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative (ove vi siano tenuti) e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
È tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.
ARTICOLO 18
In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
ARTICOLO 19
I compiti dell’Assemblea sono:
approvare il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
approvare le linee programmatiche dell’Associazione;
approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione in conformità alla natura partecipativa della stessa;
approvare e modificare il regolamento generale dell’Associazione in conformità alla natura partecipativa della stessa;
eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all’Associazione. A tal fine viene nominata una Commissione Elettorale composta di tre membri e vengono fissate una o più giornate per le votazioni;
eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
eleggere il Collegio dei Probiviri;
approvare le modifiche allo Statuto;
deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
La Commissione Elettorale provvede a proclamare i risultati delle elezioni trasmettendoli al Consiglio uscente.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti scelti fra i Soci.
Spetta all’Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
predisporre le proposte da presentare alla Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19 (diciannove);
eseguire i deliberati dell’Assemblea;
adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11 (undici);
assumere personale dipendente o convenire rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto;
delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
ARTICOLO 22
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei Soci.
Il Consigliere che ingiustificatamente non interviene a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.
ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.
ARTICOLO 24
Il Presidente alla legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
ARTICOLO 25
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.
ARTICOLO 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti per la che possono essere scelti fra i non Soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
ARTICOLO 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica altresì il rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare alla Assemblea dei Soci.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
ARTICOLO 28
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non Soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
ARTICOLO 29
Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 11 (undici).
Deliberare altresì sulle controversie fra Soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.
ARTICOLO 30
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinatasi debba procedere alla sostituzione di uno più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli con organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
ARTICOLO 31
Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 11 (undici), lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla comunicazione.
I provvedimenti di cui all'articolo 11 (undici) lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della notifica.
ARTICOLO 32
Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
ARTICOLO 33
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
ARTICOLO 34
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto alla Casa di Riposo "C. Corrado" di Albissola Marina.
ARTICOLO 35
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le Leggi dello Stato in materia, ed in particolare la Legge n. 11 agosto 1991, n. 266.